Lo statuto

Art 1

(Denominazione)

Ai sensi dello Statuto dell’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, è costituito presso il Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, economiche e sociali il Laboratorio “Centro di Ricerca per l’Estetica del diritto” (anche indicato con l’acronimo “CRED”), su iniziativa dei professori Attilio Gorassini, Pasquale Catanoso e Daniele M. Cananzi.


Art. 2

(Sede)

Il CRED ha sede in Reggio di Calabria via dei Bianchi n. 2, presso il Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, economiche e sociali dell’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria.


Art. 3

(Scopo)

1. Il CRED ha lo scopo di curare la ricerca scientifica in ambito internazionale attorno alla estetica del diritto promuovendo e svolgendo l’attività necessaria per sviluppare la migliore collaborazione tra studiosi di vari settori. A tal fine, il CRED si propone di essere un luogo di connessione tra studiosi esterni e interni della Mediterranea.

2. Al fine di perseguire gli scopi di cui sopra il CRED svolge le seguenti attività:

a) promuove ed organizza seminari, convegni e gruppi di ricerca a carattere nazionale e internazionale;

b) promuove la pubblicazione dell’attività svolta e delle ricerche effettuate;

c) aggrega istituzioni che si occupano di estetica, filosofia e diritto;

d) costituisce un fondo librario sui temi di interesse mettendolo a disposizione degli studiosi interessati;

e) promuove borse di studio, assegni di ricerca ed altre risorse nelle materie e sugli argomenti ritenuti di interesse.


Art. 4

(Finanziamento)

1. Il CRED finanzia la propria attività:

a) col ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

b) con progetti di ricerca universitaria e postuniversitaria;

c) con contributi elargiti da soggetti pubblici e privati;

d) con ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

2. Il CRED svolge l’attività entro il Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, economiche e sociali, avvalendosi delle strutture amministrative e di bilancio di questo.



Art. 5

(Organi)

Sono organi del CRED: il Direttore, il Coordinatore scientifico, il Consiglio direttivo, il Collegio scien-tifico. Nessun compenso è previsto per la partecipazione agli organi del CRED.


Art. 6

(Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo che lo individua in base al profilo scientifico personale ritenuto più idoneo alla funzione e dura in carica quattro anni accademici; il mandato è rinnovabile.

2. Il Direttore in particolare:

a) sovrintende al funzionamento del CRED e ne coordina l'attività di concerto con il Coordinatore scientifico per quanto di sua competenza;

b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo;

c) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del CRED, nel rispetto dei programmi approvati dal Consiglio direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;

d) è di diritto membro del Consiglio direttivo e del Collegio scientifico che convoca e presiede.


Art. 7

(Coordinatore scientifico)

1. Il Coordinatore scientifico è nominato dal Comitato direttivo che lo individua necessariamente tra i professori della Università ‘Mediterranea’ di prima o seconda fascia; dura in carica quattro anni accademici ed è rinnovabile nel mandato.

2. Il Coordinatore ha la funzione di fare da tramite tra il CRED e le strutture e gli organi scientifici e amministrativi dell’Università ‘Mediterranea’ nei confronti dei quali ha responsabilità scientifica e rappresentanza.

3. La carica di Coordinatore scientifico è cumulabile con quella di Direttore, al verificarsi dei requisiti di entrambe in capo ad una medesima persona, e, nel caso, da questa ultima da ritenersi assorbita.

4. Il Coordinatore scientifico è membro di diritto del Consiglio direttivo.


Art. 8

(Consiglio direttivo)

1. Il CRED è amministrato da un Consiglio direttivo composto da almeno tre membri per un massimo di cinque, nominati con provvedimento del Consiglio di Dipartimento entro cui è costituito per la durata di quattro anni accademici. In caso di dimissioni o di impossibilità di un componente nella prosecuzione della funzione il Consiglio di Dipartimento indicato, su proposta del Coordinatore scientifico e del Direttore, provvede alla sua sostituzione.

2. Il Consiglio direttivo nomina il Direttore e il Coordinatore scientifico.

3. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Direttore lo convoca o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno due volte l’anno rispettivamente per deliberare sulle attività programmatiche e sulle poste finanziarie preventive e consuntive che gravano sul bilancio. Le riunioni si possono svolgere anche per via telematica.

4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio è presieduto dal Direttore. Delle riunioni del Consiglio è redatto il relativo verbale.

6. Il Consiglio in particolare:

a) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del CRED, senza limitazioni;

b) nomina i membri del Collegio scientifico;

c) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del centro;

d) delibera il programma delle attività del centro e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;

e) propone eventuali modifiche allo statuto del centro.


Art. 9

(Collegio scientifico)

1. Il Collegio scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama. I membri del Collegio scientifico sono nominati dal Consiglio direttivo che può rinnovare il Collegio al termine della sua scadenza eventualmente integrandolo.

2. Il Collegio scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca del centro; su istanza del Direttore, del Coordinatore scientifico o del Consiglio direttivo può esprimere pareri su questioni inerenti alla vita e all’attività del CRED.

3. Le riunioni del Collegio scientifico possono svolgersi anche in forma telematica.



Art. 10

(Amministrazione)

L'amministrazione del CRED è affidata al Consiglio direttivo coadiuvato dagli Uffici amministrativi del Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, economiche e sociali che curano il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili.


Art. 11

(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria.

2. Il Consiglio direttivo adotta i regolamenti interni che ritiene necessari a rendere più efficiente l’attività del CRED.

3. L’eventuale scioglimento del CRED è deliberato dal Consiglio direttivo in caso di impossibilità assoluta di perseguire gli scopi statutari.

4. Al momento della costituzione il Consiglio direttivo si ritiene composto dalle persone fisiche che hanno promosso l’iniziativa (ex art. 1 del presente Statuto). In tempi rapidi il Comitato direttivo provvederà agli adempimenti necessari per integrare e costituire tutti gli organi come da previsione statutaria